DPCM 11 marzo 2020 per COVID-19.

Specifiche tecniche corrispettivi telematici

Gli esercenti dotati di un Registratore Telematico “in servizio” non devono attuare procedure specifiche tramite il Portale Fatture&Corrispettivi, né effettuare comunicazioni.

Devono soltanto assicurarsi:

  • di aver effettuato l’ultima chiusura giornaliera, precedente l’inizio della sospensione
  • e che tale ultima trasmissione dei corrispettivi giornalieri sia andata a buon fine.

Di conseguenza, alla ripresa dell’attività, il RT provvederà in automaticoa trasmettere i corrispettivi con importo “zero” relativi al periodo di sospensione.

Le specifiche tecniche 9.0, par. 2.7 (pag. 25), espressamente prevedono che “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio) il RT alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Si ricorda che con il citato DPCM è stato disposto che:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1). Sono chiusi, indipendentemente dall’attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2).

L’art. 2 del citato Decreto prevede che le disposizioni sopra riportate producono effetto nel periodo 12/03 -25/03/2020.

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