Attenzione alle multe

Comunicazione indirizzo PEC – regolarizzazione obbligatoria entro il 1° ottobre 2020

L‘art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale “ convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n.120 , ha previsto che entro il 1° ottobre 2020, tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, presentando una pratica telematica in esenzione dal pagamento di imposta di bollo e di diritti di segreteria.

Detti adempimenti erano infatti già disposti, con riferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata, rispettivamente dall’art. 16 c. 6 e 6 bis del D.L.185/2000, per le imprese costituite in forma societaria, e dall’art. 5 c. 1 e 2 del D.L. 179/2012, per le imprese individuali. 

Poiché questi obblighi erano rimasti largamente inattuati il legislatore ha previsto il termine del 1° ottobre per adempiere e la sanzione nel caso di inadempimento che consiste nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa 

•              • per le società, come prevista dall’art. 2630 del codice civile in misura raddoppiata (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro),

•              • per le imprese individuali, come prevista dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito all’articolo 37, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.

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